Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: la formazione dei Lavoratori deve accompagnare l’inserimento in azienda

Uno dei dubbi più frequenti nella gestione della formazione obbligatoria riguarda il momento entro il quale il lavoratore deve essere formato rispetto alla data di assunzione. In particolare, molte aziende si chiedono se la formazione possa essere completata nei primi giorni successivi all’inserimento del Lavoratore, oppure, se debba necessariamente essere svolta prima dell’effettivo inizio dell’attività lavorativa.
Sul punto interviene la FAQ n. 32 del nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, che chiarisce il corretto rapporto tra costituzione del rapporto di lavoro e obbligo formativo, richiamando quanto già previsto dall’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
La formazione del Lavoratore deve essere necessariamente svolta prima dell’inizio dell’attività lavorativa?
L’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 individua, infatti, specifiche occasioni nelle quali sorge l’obbligo formativo:
- alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione;
- in occasione del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
- in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze o miscele pericolose.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni, nel ribadire tale principio, conferma quindi che la formazione deve essere organizzata in corrispondenza di tali momenti, assicurando che il lavoratore disponga delle conoscenze e competenze necessarie rispetto all’attività che sarà chiamato a svolgere.
La formazione del Lavoratore può essere completata nei primi giorni successivi all’assunzione?
La FAQ chiarisce che la formazione dei Lavoratori non deve essere necessariamente completata in una fase antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, ma deve essere garantita in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione nel caso di somministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto, è possibile che il percorso formativo venga avviato nei primi giorni successivi all’assunzione, purché tale scelta sia compatibile con l’organizzazione aziendale e con il livello di rischio associato alla mansione assegnata. Il principio fondamentale è che il lavoratore non può essere adibito ad attività che comportino esposizione a rischi specifici senza aver ricevuto una formazione sufficiente e adeguata rispetto ai pericoli presenti e alle procedure operative da adottare.
In particolare, prima dell’effettivo svolgimento di attività operative con esposizione a rischi, il lavoratore deve aver acquisito le conoscenze necessarie,, relative ai rischi generali e specifici della propria attività, alle misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda, alle procedure di sicurezza, all’utilizzo corretto delle attrezzature e ai comportamenti da adottare in caso di emergenza.
Ne consegue che la formazione non può essere considerata un adempimento meramente formale da completare successivamente all’inserimento lavorativo, ma deve essere pianificata in modo da accompagnare l’avvio dell’attività, garantendo che il lavoratore sia messo nelle condizioni di operare in sicurezza fin dal primo momento di esposizione ai rischi.
Il pensiero tecnico-formativo della Dott.ssa Brazzoli e quello giuridico dell’Avv. Turriziani
Dal punto di vista tecnico-formativo la FAQ analizzata, ovvero la n. 32, ribadisce un principio fondamentale: la formazione deve essere parte integrante del processo di inserimento del lavoratore e non un adempimento successivo da completare in un momento indefinito. La fase iniziale del rapporto di lavoro rappresenta, infatti, un momento particolarmente delicato, nel quale il lavoratore deve acquisire consapevolezza dei rischi presenti, delle procedure aziendali e delle corrette modalità operative prima di essere pienamente coinvolto nelle attività produttive. Una programmazione efficace della formazione consente quindi di accompagnare il lavoratore nell’inserimento professionale, riducendo il rischio di comportamenti non sicuri derivanti dalla mancata conoscenza dei pericoli presenti nel contesto lavorativo e prevenendo situazioni che potrebbero esporlo al rischio di subire un infortunio o di farsi male nello svolgimento delle proprie attività.
Inoltre, sul piano puramente giuridico, la predetta FAQ conferma che l’obbligo formativo previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 deve essere interpretato in stretta correlazione con il momento in cui il lavoratore viene inserito nell’organizzazione aziendale e chiamato a svolgere determinate attività. In caso di controllo degli organi di vigilanza o nell’ambito di eventuali procedimenti penali conseguenti a un infortunio, l’assenza di una formazione adeguata rispetto alla mansione svolta può assumere rilievo nella valutazione dell’adempimento degli obblighi prevenzionistici gravanti sul Datore di Lavoro. Al contrario, il corretto adempimento dell’obbligo formativo, se adeguatamente programmato, erogato e documentato, rappresenta un elemento fondamentale per dimostrare l’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e può contribuire, nell’ambito della valutazione giudiziaria, a escludere o attenuare profili di responsabilità penale del Datore di Lavoro, qualora siano stati rispettati tutti gli ulteriori obblighi di sicurezza previsti dalla normativa. La corretta pianificazione della formazione e la disponibilità di adeguata documentazione costituiscono pertanto elementi essenziali per dimostrare la concreta attuazione del sistema di prevenzione aziendale.
Categoria: Approfondimenti