Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: la formazione sulla sicurezza non finisce con l’attestato. Obbligatoria la verifica dell’efficacia

Negli ultimi anni la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata spesso valutata principalmente attraverso un parametro formale: il completamento del corso e il rilascio dell’attestato. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce, invece, un principio fondamentale: la formazione deve essere effettivamente efficace, ossia in grado di modificare comportamenti e aumentare la consapevolezza dei lavoratori rispetto ai rischi presenti nell’attività aziendale.
A chiarire tutto ciò interviene la FAQ n. 10, pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, che sancisce come debba essere affrontata la valutazione dell’efficacia formativa anche nelle realtà aziendali che non sono obbligate a svolgere la riunione periodica.
La verifica dell’efficacia della formazione: cosa prevede il nuovo Accordo Stato-Regioni
Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede che, nell’ambito della riunione periodica, ove obbligatoria ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, venga verificato il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati e valutata l’efficacia della formazione attraverso indicatori, criteri e strumenti definiti già nella fase di progettazione del percorso formativo.
Tale previsione trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la riunione periodica sia obbligatoria. Per le aziende che non rientrano in tale obbligo, il Datore di Lavoro non è comunque esonerato dalla valutazione dell’efficacia della formazione, ma dovrà procedere attraverso le modalità e gli strumenti individuati dal punto 7 della Parte IV dell’Accordo, verificando che il percorso formativo abbia prodotto un effettivo miglioramento delle conoscenze, delle competenze e dei comportamenti dei lavoratori.
Come possono operare le aziende senza riunione periodica?
Anche nelle realtà aziendali di dimensioni più contenute, la formazione deve quindi essere sottoposta a una valutazione successiva rispetto al momento dell’erogazione.
A titolo esemplificativo, la verifica potrà essere effettuata attraverso:
- osservazione dei comportamenti dei lavoratori durante lo svolgimento delle attività;
- colloqui o verifiche di apprendimento successive al corso;
- analisi di eventuali errori, non conformità o eventi mancati;
- raccolta di indicatori individuati in fase di progettazione della formazione.
L’obiettivo, quindi, non è limitarsi a verificare che il lavoratore abbia partecipato al corso, ma accertare che le conoscenze e competenze acquisite siano state realmente trasferite nell’attività quotidiana.
Il pensiero tecnico-formativo della Dott.ssa Roberta Brazzoli
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce un principio fondamentale: la formazione in materia di salute e sicurezza non può esaurirsi nella mera partecipazione al corso e nel rilascio dell’attestato, ma deve essere progettata e valutata concretamente in funzione della sua reale efficacia. La verifica successiva all’erogazione consente di accertare se le conoscenze e le competenze trasferite durante il percorso formativo siano state effettivamente assimilate e tradotte in comportamenti corretti nello svolgimento delle attività lavorative. In tale ottica, indicatori, criteri e strumenti di valutazione assumono un ruolo essenziale nella progettazione di una formazione realmente orientata alla prevenzione dei rischi.
Il parere giuridico dell’Avv. Matteo Turriziani
Dal punto di vista giuridico, la FAQ n. 10 rafforza il principio secondo cui il Datore di Lavoro non deve limitarsi a dimostrare la mera erogazione della formazione obbligatoria, ma deve essere in grado di fornire evidenza delle modalità attraverso cui ne è stata valutata l’efficacia. Tale aspetto assume particolare rilevanza nell’ambito dei controlli da parte degli organi di vigilanza e, soprattutto, in caso di eventuali procedimenti penali conseguenti a un infortunio sul lavoro, nei quali la concreta attuazione degli obblighi formativi rappresenta uno degli elementi valutabili ai fini dell’accertamento dell’adempimento degli obblighi prevenzionistici e dell’eventuale responsabilità del soggetto garante della sicurezza.
La disponibilità di adeguata documentazione relativa alla progettazione, all’erogazione e alla verifica dell’efficacia della formazione costituisce, pertanto, un elemento rilevante per dimostrare la corretta gestione del rischio prevenzionistico aziendale e il diligente assolvimento degli obblighi posti in capo al Datore di Lavoro, contribuendo a rafforzare la posizione difensiva del vertice aziendale nell’ambito di eventuali contestazioni o procedimenti giudiziari.
Categoria: Approfondimenti