Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: limiti e condizioni per i corsi “multi-Ateco” nella formazione dei Lavoratori

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, uno dei temi più rilevanti per gli enti formativi e per le aziende riguarda la possibilità di organizzare corsi di formazione “multi-Ateco”, ossia, percorsi che raggruppano Lavoratori provenienti da settori diversi, ma accomunati dalla stessa classe di rischio.
La questione è tutt’altro che secondaria, perché incide direttamente sulla progettazione dei corsi, sull’organizzazione delle aule e sulla coerenza tra formazione erogata e rischi reali presenti nelle diverse attività lavorative.
Su questo punto interviene il quesito n. 6 delle FAQ ufficiali rilasciate dal Ministero del Lavoro, che chiarisce i limiti e le condizioni di ammissibilità di tali percorsi.
Formazione specifica e coerenza con i rischi aziendali
Il nuovo ASR 2025 ribadisce in modo espresso un principio cardine della formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e, cioè, che la formazione specifica non può essere impostata in termini generici o standardizzati, ma deve risultare come conseguenza diretta dalla valutazione dei rischi aziendali, traducendosi in contenuti coerenti con l’organizzazione reale del lavoro.
In tale prospettiva, la sola classificazione dell’attività economica o l’inquadramento nella classe di rischio (basso, medio o alto) non è di per sé sufficiente a garantire l’adeguatezza del percorso formativo. Tale classificazione rappresenta, infatti, un riferimento di inquadramento generale, ma non sostituisce l’analisi puntuale dei rischi effettivi presenti nei processi produttivi, nelle mansioni e nelle modalità operative adottate in azienda.
Quindi, ne deriva che la progettazione della formazione deve partire dal documento di valutazione dei rischi e tradursi in un percorso che tenga conto di:
- mansioni concretamente svolte dai lavoratori;
- attrezzature e sostanze utilizzate;
- fasi operative effettive del ciclo lavorativo;
- interferenze e delle condizioni ambientali in cui si opera;
- rischi specifici emergenti dal contesto organizzativo.
A questo punto, si può concludere che la formazione risulta conforme solo quando esiste una reale corrispondenza tra contenuti erogati e rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo di riferimento, evitando approcci eccessivamente omologati o svincolati dalla realtà operativa aziendale.
Corsi multi-Ateco e formazione interaziendale: cosa è consentito?
Le FAQ chiariscono che è ammesso organizzare corsi interaziendali o aule che comprendano lavoratori appartenenti a settori differenti, anche se ricompresi nella medesima classe di rischio.
Tuttavia, questa possibilità non è automatica né generalizzata, ma subordinata a condizioni precise.
In particolare, devono essere rispettati due requisiti fondamentali:
- i partecipanti devono svolgere mansioni tra loro comparabili sotto il profilo dei rischi effettivi;
- i contenuti del corso devono risultare coerenti con la gestione dei rischi specifici delle attività lavorative coinvolte.
Ne consegue che non è sufficiente la sola omogeneità della classe di rischio per giustificare la formazione congiunta di lavoratori provenienti da settori diversi.
Il pensiero tecnico-formativo e giuridico degli esperti
Secondo la Dott.ssa Roberta Brazzoli, Amministratrice Unica di E.R. Training, sul piano tecnico-formativo, il chiarimento contenuto nella FAQ n. 6 rafforza un approccio alla progettazione della formazione fortemente ancorato alla realtà operativa aziendale. La formazione specifica non può essere concepita come un contenuto “standard” valido indistintamente per più contesti produttivi, ma deve essere cucita ad hoc partendo dall’analisi concreta dei rischi effettivamente presenti nelle singole mansioni e nei processi di lavoro. In questa prospettiva, l’organizzazione di aule multi-Ateco o interaziendali è ammissibile solo nella misura in cui non determina una perdita di aderenza tra contenuti formativi e attività svolte dai partecipanti, preservando una reale omogeneità dei rischi e delle condizioni operative. Ne deriva, quindi, che l’efficacia del percorso dipende non tanto dall’appartenenza formale alla medesima classe di rischio, quanto dalla capacità del Soggetto Formatore di adattare esempi, contenuti e approfondimenti alle specificità dei diversi contesti lavorativi coinvolti.
Da un punto di vista giuridico, l’Avv. Matteo Turriziani ci tiene a specificare che la FAQ n. 6 si inserisce nel solco del principio di “adeguatezza e specificità” della formazione sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, confermando che la coerenza tra contenuti formativi e rischi aziendali costituisce un elemento essenziale dell’adempimento dell’obbligo prevenzionistico. In tale ottica, eventuali scostamenti significativi tra formazione erogata e rischi effettivi possono assumere rilievo sia in sede ispettiva, ai fini della valutazione della correttezza dell’impianto formativo aziendale, sia in sede giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali conseguenti a infortunio, incidendo sulla verifica della condotta diligente del Datore di Lavoro quale soggetto garante della sicurezza.
Categoria: Approfondimenti